1»Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. 2Se il ladro, colto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio nei suoi confronti. 3Se il sole si era già alzato quando avvenne il fatto, egli è colpevole di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per il furto da lui fatto. 4Se la cosa rubata bue o asino o pecora che sia, è trovata viva nelle sue mani, restituirà il doppio. 5Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascolare nel campo di un altro, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna. 6Se un fuoco si propaga e si estende alle spine si che viene bruciato il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi ha acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. 7Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di questo tale, se si trova il ladro, restituirà il doppio. 8Se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a DIO per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. 9Per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, a causa di ambedue le parti verrà davanti a DIO; colui che DIO condannerà, restituirà il doppio al suo vicino. 10Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o è ferita o è portata via senza che nessuno veda, 11ci sarà fra le due parti un giuramento davanti all’Eterno per sapere se il depositario non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Il padrone della cosa accetterà il giuramento, e l’altro non sarà tenuto al risarcimento di danni. 12Ma se la cosa gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone di essa. 13Se la bestia è stata sbranata, la porterà come prova, e non sarà tenuto al risarcimento per la bestia sbranata. 14Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa si ferisce o muore quando il suo padrone non è presente, egli dovrà risarcire il danno. 15Se il padrone è presente, non dovrà risarcire i danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo. 16Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si corica con lei, dovrà pagare per la sua dote e prenderla per moglie. 17Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, pagherà la somma richiesta per la dote delle vergini. 18Non lascerai vivere la strega. 19Chi si accoppia con un bestia dovrà essere messo a morte. 20Chi sacrifica a un altro dio, all’infuori del solo Eterno, sarà sterminato. 21Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto. 22Non opprimerai alcuna vedova, né alcun orfano. 23Se in qualche modo li opprimi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; 24la mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada; le vostre mogli diventeranno vedove e i vostri figli orfani. 25Se tu presti del denaro ad alcuno del mio popolo, al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio; non gli imporrai alcun interesse. 26Se prendi in pegno il vestito del tuo vicino, glielo renderai prima che tramonti il sole, 27perché esso è l’unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo. In cos’altro dormirebbe egli? E se avverrà che egli gridi a me, io lo udrò, perché sono misericordioso. 28Non bestemmierai DIO e non maledirai il principe del tuo popolo. 29Non indugerai a offrirmi il tributo del tuo raccolto e di ció che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. 30Lo stesso farai del tuo bue e della tua pecora: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno me lo darai. 31Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di alcun animale sbranato nei campi; gettatela ai cani«.